Una ditta di case in legno negli anni 2006 e 2007 ha prodotto due strutture in legno che per coincidenze sfavorevoli sono rimaste in magazzino. E' possibile edificarle al giorno d'oggi?

Luca Rebaudengo, CN (Ingegnere): Una ditta di case in legno negli anni 2006 e 2007 ha prodotto due strutture in legno (una con sistema blockhaus e una platform frame) che per coincidenze sfavorevoli sono rimaste in magazzino. E' possibile edificarle al giorno d'oggi anche se sono state tagliate in epoca antecedente alle NTC 2008 e la casa costruttrice mi ha avvisato che non hanno certificazioni sul materiale? Visto che loro sono certificati come ente di trasformazione se facciamo fare alcune prove in laboratorio per identificare le resistenze è sufficiente e poi accompagnate da un loro certificato - la ditta mi ha detto che sono sicuri che era legno Finlandese classificato come S10 - anche perché un mio cliente sarebbe interessato all'acquisto.
O che strada devo intraprendere?


ultimo aggiornamento
21.11.2016 (06.09.2016)
Nr.: 17583


Risposta team esperti Marco Luchetti:

In relazione all’argomento e sulla base degli elementi a disposizione, preciso i seguenti aspetti.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni prevede in termini di Identificazione e Tracciabilità dei Prodotti (par 11.7.10.1.2 ) quanto di seguito:

“…. Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione”

Inoltre relativamente alla documentazione accompagnatoria (par. 11.7.10.1.2):

“Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la validità della qualificazione e vengono rispettate le prescrizioni periodiche di cui al § 11.7.10.1. Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.”

Quindi la stessa documentazione accompagnatoria deve comprendere sia la fase di produzione (vedi casistiche a, b e c del cap. 11.1) che quella di lavorazione.

Inoltre gli elementi che devono assolvere ad una funzione strutturale devono essere dimensionati e verificati secondo uno specifico progetto come da par. 10 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Venendo al caso specifico, l’azienda fornitrice deve poter rintracciare i relativi documenti accompagnatori al fine di permettere da parte della Direzione Lavori l’accettazione del materiale e successivamente il collaudo stesso dell’opera.

Naturalmente è altresì condizione necessaria che gli elementi abbiano le caratteristiche prestazionali definite all’interno del progetto.


La mia domanda alla redazione...

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