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Devo progettare la sopraelevazione di un fabbricato in muratura in zona 3 in cui si alza la copertura per rendere maggiormente sfruttabile l'ultimo piano. E' necessario procedere alla valutazione della sicurezza dell'intera costruzione?
Andrea Orlandi, AO (Ingegnere): Devo progettare la sopraelevazione di un fabbricato in muratura in zona 3 in cui si alza semplicemente la copertura per rendere maggiormente sfruttabile l'ultimo piano. La sopraelevazione di circa 1 m non comporta nuovi orizzontamenti, cambio di destinazioni d'uso dell'ultimo solaio, e quindi non comporta aumenti significativi di carico. Le due domande che pongo sono dunque:
1) Come riportato al capitolo 8.3 delle NTC non sembrerebbe necessaria la valutazione della sicurezza perchè non sussiste nessuna delle quattro condizioni riportate. E corretto?
2) Mi si chiede comunque di calcolare e dimensionare i collegamenti tra il tetto e le strutture esistenti. Per fare questo è necessaria obbligatoriamente un'analisi dinamica del fabbricato?
ultimo aggiornamento
10.10.2014 (08.08.2013)
Nr.: 15128
Risposta team esperti :
Le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono al punto 8.4.1:
"È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d)."
A rigore quindi la variazione di altezza dell'edificio non è considerata sopraelevazione solo se motivata con la necessità di realizzare cordoli sommitali.
Nella risposta collegata si forniscono alcune indicazioni relative alla valutazione approssimata delle azioni agenti sui collegamenti tra copertura e struttura sottostante in assenza dell'analisi sismica dell'intera costruzione.