E' necessario possedere l'attestato di denuncia attività  come centro di taglio qualora le lavorazioni vengano effettuate in cantiere?

Enrico Orlandi, BL (Ingegnere: costruttore): Vorrei mi chiariste cortesemente un paio di aspetti per me significativi in merito alla certificazione ETAG 007/012 per un edificio con struttura in legno a telaio del tipo "platform frame".

1) Qualora le pareti ed i solai di una abitazione non replicabile in serie ma unica ed esclusiva vengano preassemblati in carpenteria sulla scorta di un progetto strutturale esclusivo, servirebbe la certificazione ETA dei prodotti?

2) Se la medesima abitazione non seriale venisse realizzata in cantiere utilizzando una postazione fissa (banco di lavoro da carpentiere) per formare i telai prima di installarli in opera con la gru, impiegando elementi di legno lamellare e pannelli osb pretagliati in stabilimento e marchiati CE singolarmente, la ditta che eseguisse tale lavori dovrebbe possedere l'attestato di denuncia attività  come centro di taglio?

ultimo aggiornamento
10.10.2014 (23.01.2013)
Nr.: 14636


Risposta team esperti Marco Luchetti:

Come piö volte indicato nella presente sezione del sito, non si puo parlare innanzitutto di obbligo di certificazione secondo procedura ETA. In altre parole non puo parlarsi di obbligo quando la procedura è ad iniziativa del soggetto interessato, ovvero attivabile a sua richiesta. 

Un ulteriore appunto deve essere fatto in considerazione dell’imminente entrata in vigore del CPR (Regolamento 305/2011) che di fatto sostituirà  l’attuale Direttiva Prodotti da Costruzione. Con l’entrata del Regolamento i documenti ETAG verranno ad essere sostituiti da procedure di valutazione europea, sottolineando ancora l’attivazione di tale procedura su richiesta del »fabbricante«.

In secondo luogo è invece indispensabile procedere, qualora le lavorazioni vengano eseguite in stabilimento, a qualificare presso il Servizio Tecnico Centrale come centro di lavorazione. 

Al contrario, nessun obbligo di denuncia attività  compete a quelle ditte che prelevano il »materiale base« direttamene dal produttore (o dal rivenditore) e apportano le lavorazioni necessarie a »dare loro la configurazione finale in opera« direttamente ed esclusivamente in cantiere (a piè d’opera): in questo caso, infatti, le lavorazioni in questione ricadono completamente sotto la piena responsabilità  del Direttore dei lavori dell’opera generale.


La mia domanda alla redazione...

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