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E' possibile che per un'opera in legno non vi sia la nomina del direttore lavori?
anonimo: Sono stato incaricato di calcolare una platea in c.a. per un prefabbricato in legno. Il prefabbricatore mi ha fornito la documentazione tecnica per completare la pratica da presentare in comune (zona 4). Nella denuncia vi sarà quindi indicato il progettista e D.L. delle opere di fondazione (il sottoscritto), un progettista delle strutture in legno nominato dalla ditta dei prefabbricati, ma a mio avviso mancherebbe il direttore dei lavori (o direttore di montaggio) della parte prefabbricata. Ho contattato il prefabbricatore il quale mi dice che normalmente la responsabilità è affidata ai loro montatori e in genere non è prevista la figura di un tecnico che diriga l'assemblaggio. Secondo il mio parere, dovrebbe essere nominato o un ingegnere o un architetto responsabile della corretta applicazione di quanto progettato. Che cosa ne pensate in proposito?
ultimo aggiornamento
10.04.2014 (03.10.2013)
Nr.: 15223
Risposta team esperti :
La nomina di piö progettisti in merito ad una medesima opera, vista anche la crescente specializzazione nei vari campi, è una casistica sempre piö frequente. Al contempo si precisa che è sempre auspicabile che (almeno per le strutture) vi sia un progettista dell'intero complesso che abbia coordinato e verificato il lavoro di tutti i singoli progettisti. Con riferimento ai moduli di alcuni Comuni, dove questi ultimi hanno preso la funzione di Genio Civile, è purtroppo malcostume diffuso che tali pratiche non siano sottoposte neanche ad un ingegnere Capo responsabile, come previsto dalla legge, ma invece rappresentino un semplice protocollo ed archivio di pratica.
Il Direttore dei Lavori generale delle strutture è responsabile della rispondenza di quanto eseguito dall'Appaltatore con il quanto il progetto strutturale prevedeva; il DL montaggi è invece unicamente responsabile della fase di montaggio e assemblaggio degli elementi prefabbricati, ma non della loro rispondenza al progetto.
Allo stesso modo il Direttore lavori deve essere nominato dalla Committenza così come disposto dal DPR 380/01 e NTC 2008.