In merito alla documentazione di accompagnamento di una fornitura di pannelli xlam realizzati da una ditta austriaca, è corretto chiedere che venga rilasciato anche l'attestato di denuncia dell'attività di lavorazione di elementi strutturali?

anonimo: In merito alla documentazione di accompagnamento di una fornitura di pannelli xlam realizzati da una ditta austriaca, chiedo se è corretto chiedere che venga rilasciato anche l'attestato di denuncia dell'attività di lavorazione di elementi strutturali in legno secondo DM 14.01.2008.

ultimo aggiornamento
18.03.2017 (30.01.2017)
Nr.: 17908


Risposta team esperti Marco Luchetti:

Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. protocollo 56 definisce sia per i soggetti esteri che italiani l’obbligo di denuncia di attività per gli assortimenti in legno strutturale, confermando quanto indicato in Circolare Esplicativa, ossia anche qualora la lavorazione avvenga nel medesimo stabilimento dove si provvede all’incollaggio e alla formazione del “master panel”.

Di seguito si riporta breve estratto del parere del Consiglio Superiore in relazione all’argomento e alle procedure di qualificazione ed accettazione:

“Al riguardo si conferma che, per quanto concerne la qualità del prodotto finito, nel caso si tratti di un centro di lavorazione, non è sufficiente possedere la marcatura CE del proprio prodotto base o acquistare un prodotto base marcato CE, ma bisogna dimostrare con procedure operative e documentazione adeguata non solo alla tracciabilità del prodotto, ma anche alla corretta esecuzione delle specifiche lavorazioni richieste dal committente, che sono diverse da quelle richieste per la realizzazione di un prodotto base marcato CE (….) si rileva che il dettato delle sopra citate disposizioni di cui al par. 11.7.10 delle NTC 2008 ed al par. C11.7.10 “Procedure di qualificazione ed accettazione” della circolare n. 617/2009 risulta estremamente chiaro riguardo alla necessità della doppia attestazione (Marcatura CE ed Attestato di Denuncia attività)…”

Quindi per completezza si riporta infine quanto disciplinato dal par. C11.7.10 della Circolare esplicativa:

“Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ultimo aspetto, si precisa che ogni Centro di lavorazione deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (anche mediante etichettatura etc.) su ogni elemento lavorato.

Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussistano i requisiti, entrambi gli Attestati.”


La mia domanda alla redazione...

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