La ditta esegue moduli prefabbricati in legno lamellare svolgendo internamente l'assemblaggio (colle e viti) dei componenti. Da un punto di vista delle norme tecniche 2008, cap.11.1 in che caso rientriamo? Cosa dovremmo fare per poter commercializzare il prodotto?

anonimo: Buon giorno,
la contattavo per chiederle cortesemente il suo parere.
Premessa: la ditta esegue su progetto e materiale del committente moduli prefabbricati (stanze albergo) in legno lamellare. Le lavorazioni che fa internamente sono di assemblaggio (colle e viti) dei componenti a misura che arrivano. Questi moduli vengono esportati in Italia e in Europa. Alla struttura (involucro) in legno lamellare vengono poi aggiunti altri strati di cartongesso, pavimenti, serramenti, porte, impianti elettrici ed idraulici.
Da un punto di vista delle norme tecniche 2008, cap.11.1 in che caso rientriamo? Escluso A non essendoci una norma di riferimento è il B o C?
Cosa dovremmo fare per poter commercializzare il prodotto?

ultimo aggiornamento
10.07.2015 (26.05.2015)
Nr.: 16402


Risposta team esperti Marco Luchetti:

Relativamente l’argomento si precisa che le Le NTC’08 prevedono innanzitutto una certificazione o una qualificazione nazionale secondo i punti espressi all’interno del par. 11.1 che di seguito sono riassunti come segue: 

-  materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle costruzioni è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE (…);

-   materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC 2008 (…);

-   materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel capitolo 11 delle NTC 2008 e non ricadenti in uno dei casi riferibili ai punti A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE tramite un Benestare Tecnico Europeo (…) o Certificato di Idoneità Tecnica (…)

 Sembra inoltre opportuno ricordare che la Circ. Espl. n.617 del 2.2.2009, dispone, al par. C11.7.10, l’obbligo di denuncia di attività per i centri di lavorazione (ossia quegli stabilimenti entro i quali i singoli prodotti vengono lavorati al fine di dare loro la configurazione per la posa in opera).

In considerazione della premessa di cui sopra, si riporta in breve e in merito alla questione posta i contenuti del parere della Prima sezione Prot. 13/2014 in cui si distinguono le seguenti casistiche e i relativi iter di conformità da seguire per la porre in commercio elementi o manufatti secondo le prescrizioni delle stesse Nome Tecniche per le costruzioni.

1)    Per “tecnologia costruttiva” si intende l’utilizzo di elementi strutturali qualificati secondo le disposizione previste al par. 11.1 (p.ti a, b, c), dimensionati secondo i metodi della scienza delle costruzioni sulla base delle formulazioni contenute nello  stesso DM 14.01.08 (NTC’08 ed eventualmente negli Eurocodici strutturali sulla base delle relativi appendici nazionali di cui al Decreto del 31 luglio 2012) da professionista abilitato che si assume la responsabilità delle calcolazioni effettuate e del rispetto dei requisiti di sicurezza strutturale e (laddove applicabile) di resistenza al fuoco dell’opera. Lo stesso progetto deve essere depositato presso gli uffici competenti (quali ad es. Comune, Genio Civile ecc) così come definito all’interno della legislazione nazionale.

 2)    Per “sistema costruttivo” (vedi “kit” come da Regolamento Prodotti da Costruzione) si deve intendere un insieme di prodotti che costituiscono un'opera di ingegneria oggetto di prefabbricazione, pre-dimensionamento e produzione in serie. In questo caso, la progettazione e il relativo dimensionamento dell’intera opera non avviene più considerando i singoli prodotti, bensì prendendo come riferimento i profili meccanici potenzialmente attribuibili ai manufatti indicati nella Valutazione Tecnica Europea. Gli stessi profili meccanici degli elementi prefabbricati sono derivati attraverso metodi di prova e verifica così come stabilito all’interno delle specifiche tecniche applicabili e dal TAB (“Technical Assessment body”) di riferimento.

Riassumendo:

 -  Nel caso si tratti invece di una “tecnologia costruttiva” non risulta essere necessario l’ottenimento di un ETA

-   Nel caso di un “sistema costruttivo” (nel senso specificato sopra – vedi punto 2) si rende necessario l’ottenimento di un ETA da parte del fabbricante;

Dalla descrizione pervenuta e in assenza di ulteriori elementi di approfondimento, il manufatto descritto sembrerebbe ricadere nella casistica 2 “Sistema costruttivo” entro la quale si rende necessario l’applicazione di una Valutazione Tecnica Europea in alternativa ad un Certificato di Idoneità Tecnica (p.to C) come da parere sopra menzionato.


La mia domanda alla redazione...

Gentile utente, a causa della riorganizzazione del servizio al momento non è possibile inserire le domande agli esperti. Cerchiamo di riattivare il servizio non appena possibile.

Servizio gratuito di informazione tecnica. Condizioni del servizio.