Nel caso di riparazione o intervento locale si deve procedere ad analisi sismica dell'intera struttura?

Luciano Augello, AP (Ingegnere): Dovrei progettare un ampliamento volumetrico sul terrazzo di un'unità  immobiliare posta al primo ed ultimo piano di un edificio in c.a. Gli elementi strutturali del nuovo corpo di fabbrica saranno in legno lamellare. La Regione Marche ha deliberato un'atto di indirizzo per regolamentare gli interventi legati al c.d. Piano Casa, individuando una serie di situazioni-tipo e distinguendo i casi di sopraelevazione ed ampliamento nonchè le condizioni tali per cui l'intervento in generale debba considerarsi locale, di miglioramento o adeguamento sismico. Sulla base della premessa fatta, il caso in esame è un intevento locale (in base al C.8.4.3 Circ.) in quanto non l'incremento delle masse di piano è < 20% (come sancito dalla L.R.). L'analisi sismica della nuova struttura dovrà  prevedere il modello della struttura esistente? E come si "giustifica" il miglioramento (da garantirsi in ogni caso)?

ultimo aggiornamento
10.10.2014 (22.11.2010)
Nr.: 11193


Risposta team esperti Ing. Mauro Andreolli:

Nel caso in cui l'intervento sia classificato come "riparazione o intervento locale" secondo il punto 8.4.3 delle norme tecniche non è necessario eseguire la verifica globale dell'edificio ma limitarsi alle parti interessate dall'intervento. Questo è indicato chiaramente al punto citato della norma:

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà  essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà  documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.

Nella relazione si dovrà  chiaramente dimostrare che non si introducono sostanziali modifiche al comportamento delle altri parti della struttura, "soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso" (come indica la circolare 617/2009 - Istruzioni per l’applicazione delle »Norme tecniche per le costruzioni« di cui al D.M. 14 gennaio 2008).

L'intervento descritto sembra configurarsi come un ampliamento molto modesto in termini di massa e rigidezza, tale da non influire sulla risposta globale dell'edificio. Piö difficile è sostenere che esso comporti un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti: si ha un aumento seppur modesto di massa strutturale, senza alcun intervento diretto di riparazione/rafforzamento strutturale. Sempre la circolare 617/2009, parlando di interventi simili (apertura di un vano in una muratura), afferma che rientrano nella categoria degli interventi locali purchè "si dimostri che la rigidezza dell’elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacità  di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali". Non si parla quindi di miglioramento, ma di "non peggioramento".

Sembra ragionevole interpretare l'intervento (si lascia al progettista ogni considerazione specifica sull'intervento, qui descritto solo in modo sommario) nell'ottica di quest'indicazione data nella circolare, ovvero sembra sufficiente dimostrare che dopo l'intervento il terrazzo e la struttura il legno sovrastante:

- da un lato non modifichino il comportamento globale dell'edificio rispetto a prima dell'intervento;

- dall'altro siano sufficientemente dimensionati in accordo alla norma.


La mia domanda alla redazione...

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