Nel caso di una consegna di materiale relativo ad una copertura, quali sono i documenti da allegare?

mauro speretta, VE (Ingegnere): Nel caso di una consegna di materiale relativo ad una copertura, quali sono i documenti da allegare? E' corretto consegnare tutta la documentazione relativa a fine lavori, oppure si è obbligati a consegnarla contestualmente al materiale?Si puo includere la documentazione come "facente parte della consegna" e quindi, se questa non viene pagata completamente, consegnarla a saldo avvenuto della fornitura?

anonimo: In qualità  di direttore dei lavori, la dichiarazione di conformità  o l'attestato di qualificazione per la struttura in legno, da inviare alla regione per la struttura ultimata, mi viene fornita dal produttore del legno o esistono moduli che io devo compilare? Grazie per l'aiuto

ultimo aggiornamento
10.10.2014 (04.02.2013)
Nr.: 14674


Risposta team esperti Marco Luchetti:

Per quanto riguarda la documentazione accompagnatoria si riportano le seguenti considerazioni.

Il cap. 11.7.10.1.2 »Forniture e documentazione di accompagnamento« del DM 14.01.08 riporta quanto segue:

»Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.«

Quindi la documentazione accompagnatoria di cui sopra deve essere presente al momento dell’ingresso in cantiere della merce. Si precisa altresì che l’avvenuta istallazione del materiale che costituisce l’orditura della copertura, a livello giuridico, equivale ad una accettazione della merce stessa.

Infine relativamente la completezza della documentazione accompagnatoria si riportano le seguenti considerazioni:

o Fase di produzione: il produttore (ossia il soggetto responsabile della conformità  del prodotto) è tenuto ad accompagnare la merce (qualora sia terminato il periodo di coesistenza) dalla seguente documentazione:

§ Certificato di conformità  rilasciato da Ente di certificazione

§ Dichiarazione di prestazione come indicato dal Regolamento Prodotti da Costruzione (Reg. 305/2011)

o Qualora non sia ancora terminato il periodo di coesistenza, il produttore puo optare per l’iter di qualificazione ministeriale.

In questo caso la documentazione sarà  costituita da:

§ Attestato di qualificazione ministeriale rilasciato dal STC del CSLP

§ Dichiarazione resa dal legale rappresentante con indicate le caratteristiche del materiale oggetto della fornitura

o Infine, qualora le lavorazioni dei prodotti siano eseguite in stabilimento, il centro di lavorazione (come da p.to C11.7.10 della Circolare esplicativa del 2.2.2009) deve allegare alla merce:

§ Attestato di Denuncia attività  rilasciato dal STC del CSLP

§ Dichiarazione resa dal legale rappresentante al fine di garantire la tracciabilità  lungo la filiera.

In ultimo si ricorda che le lavorazioni eseguite a piè d’opera (in cantiere) ricadono sotto la responsabilità  del Direttore Lavori e solo in tale frangente non risulta essere cogente per l’azienda fornire relativo attestato di qualificazione come centro di lavorazione.

 


La mia domanda alla redazione...

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