Qual è la documentazione da controllare per il legno lamellare e il massicio in fase di accettazione in cantiere?

Luca Ottaviani, RM (Ingegnere): Ai sensi delle NTC 2008, se nella fase di controllo di accettazione in cantiere degli acciai pesanti da carpenteria il DL controlla 1 - Attestato Denuncia Attività  Centro di Trasformazione, 2 - Qualifica saldatori; 3 - Certificati di provenienza degli acciai; 4 - Certificati bulloneria; 5 - Dichiarazione Direttore tecnico stabilimento relativamente ai controlli interni; 6 - Prelievo campioni da sottoporre a prova di trazione, qual è la relativa documentazione da controllare per il LEGNO LAMELLARE e per il LEGNO MASSICCIO? E' necessario che il legno lavorato provenga da Centro di Trasformazione accreditato presso il Servizio Tecnico Centrale? Potreste gentilmente indicarmi pagine web da cui dedurre esempi di certificazioni per il legno strutturale?

ultimo aggiornamento
10.10.2014 (31.05.2012)
Nr.: 14064


Risposta team esperti Marco Luchetti:

In analogia con quanto previsto per il controllo di accettazione per l’acciaio, anche per i centri di lavorazione del legno (sia lamellare che massiccio) vige l’obbligo di denuncia attività  secondo quanto definito dalla Circolare Esplicativa 2.2.2009, n.617.

E’  parere di Assolegno, configurare le seguenti casistiche:

Caso 1. Centro di lavorazione e produzione avvengono in due stabilimenti diversi

Nello specifico caso, ciascun stabilimento (sia di produzione che di trasformazione) dovrà  provvedere a certificare o qualificare l’assortimento secondo l’opportuno iter così come definito all’interno del par. 11.1 delle NTC.

Per la fase di lavorazione si rimanda a quanto contenuto nella Circolare p.to C11.7.10.

Caso 2. Il centro di lavorazione trasforma esclusivamente elementi strutturali oggetto della propria linea di produzione (in regime di marcatura CE)

Nella casistica identificata sopra, la tracciabilità  degli elementi strutturali lungo tutta la linea di produzione/lavorazione puo essere garantita attraverso specifiche procedure definite all’interno di manuali di controllo della produzione disposti in accordo a Norme Armonizzate di riferimento.

Sotto questo aspetto, la marcatura CE soddisfa già  i requisiti di tracciabilità  e di controllo degli elementi così come richiesto dalle procedure di qualificazione disposte dal Servizio Tecnico Centrale, per cui, rifacendosi a quanto definito all’interno della Circ. Esplicativa, la Denuncia di Attività  non trova i necessari »requisiti« per l’emissione del relativo attestato di qualificazione.

Per completezza si sottolinea come la stessa Circ. Esplicativa parli correttamente di »Attestati« di Qualificazione Nazionale, non prendendo quindi in considerazione la casistica riportata sopra al fine di definire il relativo obbligo di Denuncia di Attività .

Caso 3. Il centro di lavorazione trasforma, oltre a elementi provenienti dalla propria linea di produzione anche prodotti strutturali derivanti da impianto terzo

In questo caso lo stabilimento dovrà  obbligatoriamente definire tutte le necessarie procedure previste dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP per concludere positivamente il relativo iter di Denuncia di Attività .

L’Attestato di Qualificazione andrà  quindi a riferirsi esclusivamente a quegli elementi che non risultano provenire dalla linea di produzione interna allo stabilimento, garantendo così la complementarietà  a quanto disciplinato dai manuali di controllo della produzione disposti in accordo a Norme Armonizzate.

Per quanto riguarda esempi circa la documentazione accompagnatoria si rimanda ai siti internet degli organismi notificati per le pertinenti norme armonizzate (UNI EN 14081-1 e UNI EN 14080) e al sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per prendere visione degli attestati di qualificazione e denuncia di attività  (www.cslp.it).


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