Quale documentazione deve fornire un produttore di travi in lamellare realizzate con materiale proveniente dall'estero?

anonimo: Tetto in legno con elemento principali e secondari portanti in legno lamellare + tavolato. Le travi in lamellare sono assemblate da fornitore con materiale di produttore estero.
1) Il produttore deve fornire una dichiarazione DoP oltre che i certificati richiesti dalla EN 14080:2013?
2) La ditta che assembla il lamellare in travi deve fornire anch' essa una DoP per le travi con riferimento ai certificati allegati dal produttore?
3) Anche per il legno dei tavolati deve essere prodotta una certificazione e la DoP?

ultimo aggiornamento
14.07.2016 (19.06.2016)
Nr.: 17447


Risposta team esperti Marco Luchetti:

In relazione alla documentazione accompagnatoria, in termini generali e limitatamente al caso di sola fornitura, questa può essere schematizzata come segue:

Fase di produzione:

-   una copia della documentazione di marcatura CE, secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto, oppure copia dell’attestato di qualificazione o del certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;

-   dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare: la classe di resistenza del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.

Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta documentazione, le forniture devono accompagnate da:

-   una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;

-   dichiarazione resa dal legale rappresentante al fine di definire una tracciabilità lungo la filiera;

Si fa inoltre presente che, a seguito del parere n. 56/2012 del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, anche quegli stabilimenti esteri dove avvengono le attività di lavorazione (siano queste all'interno del medesimo stabilimento di produzione che in stabilimenti terzi della produzione medesima) devono essere in possesso di relativo attestato di denuncia di attività rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.


La mia domanda alla redazione...

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