Che differenza c'è tra sistema costruttivo e tecnologia costruttiva?

anonimo: Una ditta di intermediazione, vorrebbe produrre delle case in legno ( sistema Blockhouse e Platform Frame ) in Slovenia semi lavorate e successivamente commercializzarle e posarle in Italia. Vista la situazione normativa Italiana/Europea, si configura in "tecnologia costruttiva" o “sistema costruttivo”? Il sistema Blockhouse ha superato le forti diffidenze per non dire blocchi, degli uffici competenti (Genio Civile)?

ultimo aggiornamento
25.05.2016 (14.03.2016)
Nr.: 17196


Risposta team esperti Marco Luchetti:

In relazione all’argomento è possibile riportare le seguenti definizioni:

- Il parere n. 13/2014 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici circa la definizione di tecnologia costruttiva e sistema costruttivo si è così espresso:

o   Per “sistema costruttivo” si deve intendere un insieme di prodotti che costituiscono un opera di ingegneria oggetto di prefabbricazione, dimensionamento e produzione in serie. In questo caso, la progettazione e il relativo dimensionamento dell’intera opera non avviene più considerando i singoli prodotti, bensì prendendo come riferimento i profili meccanici potenzialmente attribuibili ai manufatti indicati nella Valutazione Tecnica Europea. Gli stessi profili meccanici degli elementi prefabbricati sono derivati attraverso metodi di prova e verifica così come stabilito all’interno delle specifiche tecniche applicabili e dal TAB (“Technical Assessment body”) di riferimento.

o   Per “tecnologia costruttiva” si intende l’utilizzo di elementi strutturali qualificati secondo le disposizione previste al par. 11.1 (p.ti a, b, c), dimensionati secondo i metodi della scienza delle costruzioni sulla base delle formulazioni contenute nello  stesso DM 14.01.08 (NTC’08 ed ventualmente negli Eurocodici strutturali sulla base delle relativi appendici nazionali di cui al Decreto del 31 luglio 2012) da professionista abilitato che si assume la responsabilità delle calcolazioni effettuate e del rispetto dei requisiti di sicurezza strutturale e (laddove applicabile) di resistenza al fuoco dell’opera. Lo stesso progetto deve essere depositato presso gli uffici competenti (quali ad es. Comune, Genio Civile ecc) così come definito all’interno della legislazione vigente.

- Si rammenta che le Valutazioni Tecniche Europee includono anche i nodi della costruzione e come tali devono essere realizzati dal costruttore così come indicato dall’ETA medesimo. Allo stesso modo si fa presente che dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.

Come si può facilmente intuire la schematicità delle Valutazioni Tecniche Europee nel considerare i giunti e gli relativi interassi tra le connessioni, si concilia solo parzialmente con una progettazione puntuale definita dalle stesse NTC 2008 così come precisato sopra.

- Infine in relazione alla blockhaus si riporta quanto definito dal Parere n. 13/2014 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:

“Esso (riferito al blockhaus) quindi, più che un sistema (…) identifica una tecnica costruttiva di consolidata tradizione (…)”.

Quindi in riferimento alle definizione riportate sopra (vedi sistema costruttivo e tecnologia costruttiva) e come indicato dal Parere n. 13/2014 non risulta essere cogente l’applicazione di ETA per la realizzazione di un opera in blockhaus.


La mia domanda alla redazione...

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