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Come è regolamentato il periodo di coesistenza fra le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e la normativa precedentemente in vigore?
anonimo: Legno ad uso strutturale fornito durante l'anno 2008; essendo ancora la norme in regime transitorio, ha bisogno di certificazione secondo le procedure delle NTC 2008? Non è obbligatoria la certificazione solo dal luglio 2009?
ultimo aggiornamento
30.09.2014 (05.12.2012)
Nr.: 14514
Risposta team esperti :
L’art. 20 del D.L. n. 31 del 28/02/2008 definisce il periodo di coesistenza fra le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e la normativa precedentemente in vigore.
Esso stabilisce che fino al 30 giugno 2009 il progettista, anche su indicazione del committente, potrà scegliere se fare riferimento a:
- DD.MM. 9 gennaio e 16 gennaio 1996;
- D.M. 14 settembre 2005 (Norme Tecniche per le costruzioni);
- D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche per le costruzioni).
La scelta di uno dei tre riferimenti normativi comporta l’applicazione integrale di quanto previsto nei testi dei relativi decreti. A tal proposito, si precisa che in fase di offerta e di ordine dovrebbe essere esplicitata la normativa a cui si fa riferimento, e che si verifichi, con il committente, che il progettista generale non abbia adottato normative diverse per le parti in opera e per le fondazioni.
L’art. 20 del D.L. 31/08 stabilisce altresì che tale periodo di coesistenza non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al D.P.C.M. 21 ottobre 2003 per quanto di competenza statale, per i quali si debbono applicare da subito le disposizioni di cui alle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008).
Quindi per merce commercializzata all’interno del periodo di coesistenza, puo essere applicata normativa diversa dal DM 14.01.08 purché il testo preso come riferimento sia applicato integralmente nella realizzazione dell’opera.