E' possibile il riutilizzo del legname di una pompeiana esistente priva di certificazioni e marcatura CE?

anonimo: E' possibile il riutilizzo del legname di una pergola/pompeiana esistente priva di certificazioni e marcatura CE per trasformarla in tettoia?
Sono nella condizione di non avere certificati o marcature CE di una pompeiana/pergola perchè datata. Dovrei trasformarla in tettoia e fare la relazione strutturale. Come valuto la resistenza del legno in opera? Con la UNI 11035 ? Essendo materiale di riuso/recupero cosa fornisco come documentazione al direttore lavori e di conseguenza al collaudatore?

ultimo aggiornamento
25.05.2016 (11.03.2016)
Nr.: 17185


Risposta team esperti Marco Luchetti:

In termini generali si fanno le seguenti considerazioni.

-   La norma UNI 11119 è relativa ai manufatti lignei nell'ambito dei beni culturali (Strutture portanti degli edifici - Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera). 

L’ oggetto e campo di applicazione di tale standard sono i seguenti:

"La presente norma stabilisce obiettivi, procedure e criteri per la valutazione dello stato di conservazione e la stima delle prestazioni di elementi lignei in opera nelle strutture portanti di edifici compresi nell'ambito dei beni culturali"

Nel caso menzionato si ritiene pienamente applicabile per le classificazione solamente la UNI 11035, che indica come campo di applicazione, in maniera più generale, il legname destinato all'uso in strutture portanti.

Si fa altresì presente che, per quanto riguarda gli elementi riutilizzati, non risulta essere cogente il regime di marcatura CE secondo il reg. 305/2011. Allo stesso modo il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 3/2012 definisce l’obbligo di qualificazione ministeriale (come da punto b) del par. 11.1 del DM 14.01.08), qualora gli stessi elementi siano oggetto di ulteriore trasformazione presso un determinato stabilimento.

Si ricorda, sempre per completezza, che la qualificazione come produttore risulta essere necessaria ma non sufficiente in quanto lo stesso centro di taglio deve essere oggetto di denuncia di attività come da Circ. Espl. n. 617 del 2.2.2009.

Solo a titolo di completezza si riporta quanto definito dal par. C11.7.10

“Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (…), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività  al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività , recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio.”


La mia domanda alla redazione...

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