Dopo l'abrogazione del DM 6 marzo 1986 come deve essere valutato il contributo al carico di incendio di un compartimento con strutture portanti in legno a vista?

Francesco Marinelli, PR (Ingegnere): Dopo l'abrogazione del DM 6 marzo 1986 come deve essere valutato il contributo al carico di incendio di un compartimento con strutture portanti in legno a vista?

ultimo aggiornamento
10.10.2014 (26.02.2008)
Nr.: 7585


Risposta team esperti Prof. Ing. Maurizio PiazzaIng. Roberto Tomasi:

Nel caso della struttura portante lignea è anche necessario quantificare il suo contributo all’incendio e, conseguentemente, il suo apporto alla definizione della richiesta di resistenza. Esistono due approcci di calcolo fortemente divergenti.


Il primo consente di aumentare il valore del cosiddetto carico d’incendio, considerando il contributo all’incendio di uno strato superficiale di legno di 2,5 cm, con massa volumica convenzionale di 500 kg/m3, con un conseguente aumento, sul carico di incendio, di 12,5 kg/m2 (di superficie lignea effettiva esposta).

Infatti la combustione di uno strato di legno profondo 2,5 cm, anche assumendo una velocità  di carbonizzazione pari a 0,8 mm/min avviene in oltre 30 minuti, tempo oltre il quale non ha significato parlare di sicurezza delle persone nell’ambiente in questione.


Tale approccio era presente nel DM 6 marzo 1986 »Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno«, decreto che è stato abrogato dal D.M. 9 marzo 2007 e quindi non piö utilizzabile in Italia.


L'approccio seguito invece dal D.M. 9 marzo 2007 è ripreso sostanzialmente da quanto riportato nell'appendice E della UNI EN 1991 Eurocodice 1 Azioni sulle strutture Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco. In questo caso viene valutato il contributo del materiale ligneo sulla base del suo volume complessivo nel compartimento, ridotto per un fattore di partecipazione che vale 0,8 per i materiali lignei e a natura cellulosica.


Considerare interamente la struttura lignea (anche con lo »sconto« del 20%) puo apparire a favore di sicurezza rispetto al vecchio approccio: in realtà , oltre ad essere un approccio forse anche troppo cautelativo, puo, in alcuni casi, portare il progettista fuori strada. Infatti, una struttura lignea »massiccia«, che possiede intrinsecamente una R superiore a quella di una struttura »snella«, potrebbe risultare assurdamente penalizzata, in quanto potrebbe determinare un carico di incendio maggiore. Inoltre esistono alcune situazioni che non vengono ben chiarite attraverso questo secondo approccio, come è il caso degli elementi in cui solamente una parte è a contatto con l'ambiente (si veda figura a lato). In questo caso la norma non chiarisce esplicitamente se sia possibile, come sarebbe ragionevole, considerare solamente il volume della parte esposta.

Comunque secondo approccio è quello attualmente vigente in Italia.

 

 


La mia domanda alla redazione...

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