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E' sufficiente la marcatura CE del materiale di partenza utilizzato per realizzare una parete intelaiata?
anonimo: Vorrei sapere se basta il certificato CE del prodotto usato nella costruzione del telaio portante in legno massiccio, prodotto in Lettonia per la vendita a grezzo in Italia.
Oltre al certificato CE va rilasciata la garanzia di 10 anni per la struttura prodotta ed il manuale di montaggio?
ultimo aggiornamento
10.10.2014 (25.01.2013)
Nr.: 14645
Risposta team esperti :
E’ necessario procedere a distinguere innanzitutto quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto disposto dal codice civile.
In via sintetica si precisa che:
- Le Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14.01.08) al par. 11.1 precisano che tutti i materiali da costruzioni devono essere:
o identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
o qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
o accettati dal Responsabile dell’esecuzione del contratto mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
A tal proposito, in via semplicistica, un produttore puo mettere in commercio un materiale da costruzioni qualora:
o sia oggetto di marcatura CE attraverso Norma Armonizzata o Benestare Tecnico Europeo
o sia oggetto di qualificazione ministeriale o di Certificato di Idoneità Tecnica
- Il Codice Civile indica all’art. 1669 che l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente per gravi difetti, rovina o pericolo per l’edificio.
Di seguito si riporta per completezza si riporta il testo dell’articolo sopra menzionato:
»Rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 del Codice Civile)
Quando si tratta di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’appaltatore (impresa venditrice) è responsabile nei confronti del committente (acquirente) e dei suoi aventi causa per gravi difetti, rovina o pericolo di rovina dell’edificio causati da vizio del suolo o da difetto di costruzione riscontrati fino a 10 anni dal compimento dell’opera stessa, alla condizione che il compratore denunci i vizi al venditore entro un anno dalla scoperta ed agisca giudizialmente entro un anno dalla denuncia.«