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Il semplice taglio per accorciare una trave lamellare da 13,5 m alla lunghezza desiderata, senza effettuare alcun altro tipo di lavorazione, richiede l'esistenza di un centro di taglio?
anonimo: Il semplice taglio per accorciare una trave lamellare da 13,5 m alla lunghezza desiderata, senza effettuare alcun altro tipo di lavorazione, richiede l'esistenza di un centro di taglio?
ultimo aggiornamento
10.06.2017 (08.02.2017)
Nr.: 17937
Risposta team esperti :
La Circolare esplicativa riporta al par. 11.7.10 “Procedure di qualificazione e accettazione” quanto segue:
“Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio (…)”
Quindi – indipendentemente dalla tipologia di lavorazione - qualora la stessa venga effettuata all’interno di uno stabilimento e non in cantiere – la stessa azienda deve essere oggetto di denuncia attività come centro di lavorazione.
In questa sede si accenna, rimandando al corpo delle norme pertinenti, che l’operazione di “taglio a misura” in cantiere ricade sotto la responsabilità della Direzione Lavori.