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Quali sono le procedure e i passaggi autorizzativi affinché una falegnameria che produce infissi e mobili in legno possa costruire case in legno? Possono diventare centri di lavorazione?
Nadia Brogi, AR (Ingegnere): I titolari di una falegnameria che produce infissi e mobili in legno vorrebbero iniziare a costruire case in legno principalmente con i sistemi platform frame e x-lam ed eventualmente altri sistemi. Quali sono tutte le procedure e i passaggi autorizzativi che devono compiere? Possono diventare centri di lavorazione anche se non sono impresa edile?
ultimo aggiornamento
13.11.2015 (19.08.2015)
Nr.: 16581
Risposta team esperti :
L'azienda, oltre ad acquisire le necessarie competenze e infrastrutture al fine di iniziare la realizzazione di edifici a struttura di legno, da un punto di vista strettamente formale deve adempiere agli obblighi descritti all'interno delle NTC e relativa Circolare Esplicativa.
In particolar modo e in via estremamente sintetica, si riporta di seguito relativo estratto (Circ. Espl. n. 617 par. C11.710):
C11.7.10 “Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera, sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività , recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ultimo aspetto, si precisa che ogni Centro di lavorazione deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (anche mediante etichettatura etc.) su ogni elemento lavorato”
In merito alle modalità di qualificazione ministeriale nella seguente tabella si riportano sinteticamente i seguenti passi:
Qualificazione ministeriale: passi da compiere | |
Passi | Modalità |
Individuare la figura del Direttore Tecnico di Produzione (1) | Al fine di ottenere la qualifica di Direttore Tecnico di Produzione, il candidato dell’azienda deve frequentare (e superamento del relativo esame) apposito corso di formazione il cui Regolamento risulti essere riconosciuto presso il Servizio Tecnico Centrale (2) |
Definire istruzioni operative e procedure interne alle aziende atte a dimostrare la conformità della produzione (o delle ulteriori lavorazioni) a quanto prescritto dal DM 14.01.08 (e relativa circolare esplicativa n.617 del 2.2.2009) | L’istanza di qualificazione come produttore (e denuncia di attività come Centro di Lavorazione) solitamente si compone di due parti: una parte generale, costituita da Dichiarazioni di vario tipo a firma del Legale Rappresentate e del Direttore Tecnico di Produzione, e da una parte specifica dedicata alla definizione delle procedure interne all'azienda atte a definire i controlli durante la fase di produzione e/o trasformazione. |
Depositare presso gli uffici del Servizio Tecnico Centrale la documentazione prodotta | Una volta accertata la completezza delle informazioni fornite lo stesso Servizio Tecnico Centrale rilascia apposito Attestato di qualificazione come produttore e/o centro di lavorazione. |
(1) Inoltre il Direttore Tecnico della Produzione deve essere un collaboratore stabile dell’azienda e seguire un solo stabilimento (2) Il Consorzio Servizi Legno-Sughero (Conlegno) in collaborazione con Assolegno di FederlegnoArredo ha istituito apposito percorso formativo riconosciuto ai fini della qualifica ministeriale ai sensi del DM 14.01.08 |