Per una palestra basta una resistenza al fuoco R15?

anonimo: Sto progettando una copertura di una palestra con archi e traversi in legno lamellare e controventi in acciaio. La resistenza al fuoco della struttura puo essere considerata R30 o data la presenza dell'acciaio a vista (giunti e controventi) non puo essere considerata piö di R15. In molte palestre che ho visitato tutti i collegamenti e i controventi sono in acciaio e a vista quindi mi chiedevo se per una palestra basta una resistenza al fuoco R15.

ultimo aggiornamento
30.09.2014 (22.01.2013)
Nr.: 14634


Risposta team esperti Ing. Roberto Tomasi:

In Italia per la prevenzione incendi si distinguono le attività  soggette al controllo delle autorità  competenti (i Vigili del Fuoco rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi), dalle attività  non soggette. L'elenco delle attività  soggette al Certificato di Prevenzione Incendi sono riportate nell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Per quanto riguarda le palestre ed i centri sportivi (locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m.), gli adempimenti normativi per la prevenzione incendi sono quelli relativi alla categoria B per gli impianti dalle 100 fino alle 200 persone, alla categoria C per gli impianti sopra le 200 persone. Al di sotto delle 100 persone non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio.

In termini generali si puo dire che esistono fondamentalmente due approcci per determinare il requisito di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, uno di tipo prescrittivo (esistono diverse normative antincendio che in funzione delle differenti possibili utilizzazioni riportano i diversi requisiti minimi di resistenza al fuoco), ed uno di tipo prestazionale basato sull'applicazione di modelli di calcolo definiti sia per la determinazione della temperatura nell'ambiente e negli elementi strutturali, sia per la determinazione del comportamento meccanico in caso di incendio.

L'approccio di tipo prescrittivo è basato su una serie di norme antincendio in funzione della destinazione d'uso dell'edificio. Nel caso delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi la norma di riferimento è il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.

L'approccio di tipo prestazionale si affianca al quadro normativo nazionale di tipo sostanzialmente prescrittivo, consentendo di determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività  soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività  per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Secondo tale approccio, la classe di resistenza al fuoco (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360) di un edificio è determinata attraverso l'individuazione di alcune caratteristiche dell'edificio tra cui il carico di incendio ed i livelli di prestazione dell'edificio. La norma di riferimento è il D.M. Int. 09/03/2007.

 

 


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