Possono coesistere due direttori dei lavori?

anonimo: Nella comune edilizia residenziale, esiste qualche riferimento normativo che prevede un Direttore dei Lavori "generale" di tutta l'opera, e che sovraintenda alla realizzazione dell'opera nel suo complesso? Può esistere un Direttore dei Lavori per le fondazioni di c.a. ed un Direttore dei Lavori per le strutture di XLam, pretagliate in stabilimento, senza che nessuno dei 2 sia responsabile del risultato complessivo finale?

ultimo aggiornamento
18.03.2017 (14.12.2016)
Nr.: 17835

Categoria: Normativa

Risposta team esperti Marco Luchetti:

Per quanto riguarda l’argomento in questione risulta utile citare i seguenti articoli:

L'art. 64 (comma 3) del DPR 380 riporta:

“L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

(…)
 Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità  della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità  dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera”

Inoltre il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” dispone all'art. 147 - Ufficio della Direzione dei lavori riporta quanto segue (come ripreso anche dalla revisione del codice degli appalti):

“L’ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere”

All'art. 148 - Direzione dei lavori specifica:

“Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità  del progetto e del contratto.

 Il direttore dei lavori ha la responsabilità  del coordinamento e della supervisione dell'attività  di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità  dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività  ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

 a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità  da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 b) curare la costante verifica di validità  del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice.«
 
Infine all'art.149 - Direttori operativi precisa:
 
 » Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività  direttamente al direttore dei lavori. 
 Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: 
 a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; 
 b) programmare e coordinare le attività  dell'ispettore dei lavori; 
 c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità  rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 
 d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; 
 e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità  dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; 
 f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; 
 g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; 
 h) direzione di lavorazioni specialistiche.«
 
Quindi, in sostanza, il Direttore dei Lavori deve essere unico, mentre ci possono essere uno o più Direttori Operativi con funzioni di direzione lavori di parti specialistiche. 


La mia domanda alla redazione...

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