Un'impresa edile può lavorare elementi in legno in cantiere sotto la sorveglianza della D.L.?

VINCENZO CARLONE, BT (Impresa edile): Vi contatto in quanto impresa edile; dobbiamo sostituire la struttura in legno di una copertura e quindi vorrei sapere se possiamo trasformare (noi) direttamente in cantiere, sotto la sorveglianza della D.L. (così come è previsto per l'acciaio per il cemento-armato), il materiale (legno/prodotto) portandolo quindi ad elemento strutturale oppure dobbiamo rivolgerci ad un centro di trasformazione.

ultimo aggiornamento
26.05.2016 (18.05.2016)
Nr.: 17350


Risposta team esperti Marco Luchetti:

In relazione alle NTC 2008  e Circolare Esplicativa queste riportano quanto di seguito per quanto riguarda l’obbligo come centro di taglio: 

“Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (…), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività  al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività , recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio.” 

Qualora le lavorazioni vengano eseguite in cantiere, le stesse ricadono sotto la responsabilità della Direzione Lavori, così come meglio precisato dall’art. 101 del codice dei contratti pubblici di cui si riporta un estratto circa i compiti che possono essere svolti dagli stessi, qualora non demandati a Direttori Operativi o Ispettori di Cantiere: 

“a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.”


La mia domanda alla redazione...

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