Ci sono delle caratteristiche tecniche "mimime" che deve avere il legno per legge in relazione al suo impiego?

andrea morotti, LU (Costruttore tetti / Strutture in legno): Sono stato nominato Consulente Tecnico dal Tribunale per accertare la conformità  delle opere eseguite al contratto d'appalto (sottoscritto dalle parti nell'agosto 2005) e consistenti nella realizzazioni di alloggi di transizione con struttura in travi e pilastri in legno lamellare di abete MOLID, camminamenti dei marciapiedi sempre in legno lamellare, rivestimento esterno degli alloggi in tavole di abete (tutto acquistato in Romania e privo di certificazione), nel contratto d'appalto pero non sono state citate le caratteristiche tecniche che deve avere il legno impiegato, si parla genericamente di "legno di abete MOLID":

1) ci sono delle caratteristiche tecniche "mimime" che deve avere il legno per legge in relazione al suo impiego (cioè vale a dire ad es. non posso fare un tetto di cartone e pretendere che non ci piova!!!), anche se non specificato nel contratto d'appalto e che conseguentemente il fornitore non poteva ignorare, e se è sì qual è la normativa di riferimento?

2) le tavole utilizzate per la realizzazione del fasciame esterno degli alloggi sono soggette ad una qualche classificazione e conseguentemente ad una certificazione e se sì quale è la normativa di riferimento?

ultimo aggiornamento
05.11.2015 (14.04.2008)
Nr.: 7675


Risposta team esperti Ing. Andrea Bernasconi:

Salvo errori (non sono un linguista) Molid è un termine di lingua rumena, che significa semplicemente abete rosso. Difficile quindi capire o intendere sotto questa definizione delle caratteristiche ben definite.

La domanda solleva il tema piuttosto complesso e molto ampio della conformità  del materiale. Occorre pero ricordare che per poterci essere conformità  devono pero anche essere definite e quantificate le esigenze che possano attestare questa conformità . La definizione "legno di abete molid" sembra poco adatta a questo scopo.

Riguardo alle domande concrete nella formulazione, ma molto generiche nel contenuto, ci permettiamo di rispondere in modo succinto.

Le caratteristiche tecniche "minime" che il materiale legno deve soddisfare dipendono dal tipo di uso che se ne fa, e questo in parte anche indipendentemente dal tipo di contratto di appalto. In ambito strutturale-costruttivo (l'unico oggetto di questo servizio) oggi si farebbe riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, di cui questo servizio si è occupato in ampio modo e alle cui risposte si rimanda per gli approfondimenti del caso. Nel 2005 la situazione era un po' diversa dal punto di vista formale e dei documenti di riferimento, ma il principio resta valido.

In ambito non strutturale esistono una quantità  di normative che regolano la qualità  dei prodotti di legno: l'organizzazione UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) dispone di tutte le norme attualmente in vigore e/o disponibili. Su quali siano le conseguenze giuridiche e formali di un contratto di appalto che non specifichi in modo corretto le esigenze rispetto ai materiali e alle prestazioni non ci esprimiamo in quanto non disponiamo delle competenze giuridiche necessarie.

Supponendo che le tavole "utilizzate per il fasciame esterno" siano le tavole usate per il rivestimento delle facciate, si deve constatare che si tratta comunque di elementi non portanti e che quindi le caratteristiche di qualità  cui devono corrispondere sono di competenza dell'accordo fra il fornitore e il committente. Anche in questo ambito si puo far riferimento a caratteristiche definite in documenti commerciali (e probabilmente anche normativi, si veda l'indicazione qui sopra). Fino a che punto questi riferimenti siano vincolanti nell'ambito di un contratto di appalto dell'anno 2005 che non specifica nessuna qualità  oltre alla definizione di "legno di abete", non siamo in grado di valutarlo.


La mia domanda alla redazione...

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