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Nel caso di sostituzione ed intervento locale è obbligatorio effettuare il deposito e la documentazione strutturale al Genio Civile?
Giuseppe Menditti, VR (non assegnato: Privato): Su l'immobile di mia proprietà sito nel comune di Tregnago (vr) (zona sismica 2), devo effettuare la sostituzione del tetto e del solaio in legno. Ho previsto per il tetto l'utilizzo di travi in legno lamellare e per il solaio travi e assito in legno. Domanda: è obbligatorio il deposito della docomentazione strutturale al Genio Civile?
Giovanni Grazioli, BS (Ingegnere): dall'entrata in vigore della normativa DM 2008 in caso di rifacimento tetto in legno su edificio esistente è obbligatoria la denuncia c.a. ?
anonimo: dovrei realizzare un tetto in legno lamellare su un edificio a pianta rettangolare con due piani fuori terra e con struttura portante in muratura di tufo, lo spessore della muratura è di cm 40 al p.t e cm 30 al p.p. vorrei sapere se è necessario una verifica statica della struttura in muratura per poter realizzare la copertura indipendentemente dal grado di sismicità della zona. grazie
ultimo aggiornamento
10.10.2014 (31.05.2009)
Nr.: 8982
Risposta team esperti :
Il caso di parziale o totale sostituzione di elementi esistenti di una struttura con elementi nuovi è indicato nel nuovo decreto D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni regola, come riparazione o intervento locale.
8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Nel caso di riparazione o intervento locale (cioè di un intervento che rientra nelle definizione precedente) è comunque necessario documentare l'intervento in una apposita relazione di progetto e verifica.
Il Progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l’intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.
La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.
La circolare ministeriale specifica meglio quali interventi possono essere classificati come riparazione o intervento locale.
C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso.
Puo rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che cio non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.
Il progettista è dunque tenuto a redigere una relazione di progetto e di verifica, in cui sono documentate, per le sole parti interessate dall’intervento ed a quelle con esse interagenti, le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.