Nel caso di realizzazione di un nuovo piano su un edificio esistente in muratura (sopraelevazione) è necessaio procedere all'adeguamento sismico?

anonimo: Dovendo realizzare un nuovo piano su un edificio esistente in muratura (quindi, piani due +1), intervento che richiede la demolizione dell'esistente copertura in legno, la realizzazione di quinte in muratura e nuova copertura in legno lamellare, chiedevo se tale intervento comportasse la necessità  di dover adeguare la struttura esistente relativamente ai setti murari esistenti la cui distanza (interasse), per alcuni di essi, supera i sette (7) metri. Devo adeguare l'edificio inserendo un setto murario di irrigidimento tra quelli a distanza maggiore dei sette metri, o posso farne a meno visto che dalla verifica sismica effettuata non risulta nessun tipo di problema?.

ultimo aggiornamento
10.10.2014 (24.03.2009)
Nr.: 8655


Risposta team esperti Ing. Roberto Tomasi:

Occorre innanzitutto osservare che l’intervento strutturale deve garantire alcuni livelli di sicurezza adeguati in funzione del »livello« di intervento. In questo caso la normativa italiana ha sempre previsto due livelli di intervento: miglioramento sismico e adeguamento sismico. Nella nuova versione del Norme Tecniche per el Costruzioni (D.M. 14/01/08) si è inoltre inserito anche un terzo livello di intervento di riparazione o intervento locale.

 

Nel punto 8.4 delle norme tecniche delle costruzioni viene riportata la classificazione degli interventi in zona sismica.

Si individuano le seguenti categorie di intervento:

  • interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme;
  • interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;
  • riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Gli interventi di adeguamento miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.

Si definiscono di seguito le condizioni che obbligano l'adeguamento sismico in accordo con la NTC 2008:

a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

In ogni caso di adeguamento, il progetto dovrà  essere riferito all’intera costruzione e dovrà  riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).


La mia domanda alla redazione...

Gentile utente, a causa della riorganizzazione del servizio al momento non è possibile inserire le domande agli esperti. Cerchiamo di riattivare il servizio non appena possibile.

Servizio gratuito di informazione tecnica. Condizioni del servizio.