Potete illustrare le procedure di qualificazione dei prodotti per uso strutturale ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni?

anonimo: Potete illustrare le procedure di qualificazione dei prodotti per uso strutturale ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni?

ultimo aggiornamento
05.11.2015 (30.06.2010)
Nr.: 10664


Risposta team esperti Marco Luchetti:

Ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni i materiali ad uso strutturale devono  essere soggetti a una presunzione di conformità  secondo documenti di carattere comunitario (norme armonizzate) o attraverso una specifica procedura di qualificazione definita dal Servizio Tecnico Centrale.

In senso generale tutti i materiali ad uso strutturale devono essere (Cap.11.1 »Generalità «):

  • identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • qualificati sotto la responsabilità  del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

FASE DI PRODUZIONE:

Le Norme Tecniche delle Costruzioni di cui il DM 14.01.08 prevedono le seguenti casistiche per la certificazione dei prodotti ad uso strutturale (Cap. 11.1 »generalità «):

A. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE »Prodotti da costruzione« (CPD);

 

B. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità  e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;

 

C. Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà  pervenire alla Marcatura CE in conformità  a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà  essere in possesso di un Certificato di Idoneità  Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

 

Definizione di periodo di coesistenza: Tale periodo è definibile come quell’arco di tempo in cui normativa di carattere comunitario e nazionale coesistono in quanto a livello comunitario non è stato introdotto l’obbligo di marcatura CE.

Come prescritto all’interno del par. 11.1, in tale periodo, l’azienda (produttrice) puo scegliere il proprio processo di certificazione di prodotto:

  • attraverso l’applicazione di specifica Norma Armonizzata
  • attraverso l’applicazione dei dettami del par 11.7 »Materiali e prodotti a base di legno«.

E’ bene sottolineare che ad oggi, con l’entrata in vigore del DM 14.01.08, non possono circolare sul territorio italiano prodotti o elementi strutturali non coperti da certificazione di prodotto.

Di seguito a livello esemplificativo si riportano possibili esempi inerenti le casistiche A, B e C.

Caso A. Laddove sussista una norma armonizzata (alla fine del periodo di coesistenza) i prodotti devono risultare conformi a tale standard di prodotto.
Nel periodo di coesistenza (come sopra definito) è possibile certificare i prodotti attraverso le procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ad esempio:

Norma di Prodotto

Obbligatorietà 

Compiti del produttore

UNI EN 14081-1:
Strutture di legno- Legno Strutturale con sezione rettangolare secondo la resistenza – Parte 1: Requisiti generali«

Settembre 2012

La figura del produttore ha l’obbligo di certificare i materiali ad uso strutturale attraverso iter di marcatura CE secondo la rispettiva norma armonizzata oppure qualificazione ministeriale tramite procedura identificata dal Servizio Tecnico Centrale.

UNI EN 14080:
Strutture di legno – Legno lamellare incollato - Requisiti

Dicembre 2011

NOTA: In ambito nazionale si ricorda che dal 1° Luglio 2009, le norme tecniche delle costruzioni prevedono obbligatoriamente la certificazione dei prodotti a base di legno ad usi strutturali. Al termine del periodo di coesistenza (che si ricorda essere esteso sino al 1° Dicembre 2011 per il legno lamellare e sino al 1° Settembre 2012 per il legno massiccio) l’impiego dei prodotti nelle opere risulta essere possibile solo questi risultino conformi alla relativa norma armonizzata (marchio CE).

 

Caso B. Qualora non sussista una norma armonizzata per la marcatura CE, l’iter obbligatorio per la definire la conformità  di un prodotto è esclusivamente la qualificazione ministeriale come produttore (depositando opportuna documentazione al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici).

Ad esempio:

Travi a sezione irregolare (Uso Fiume, Uso Trieste, Uso Cadore«¦):

Attualmente nel panorama comunitario non esiste una norma armonizzata per l’apposizione del marchio CE di prodotto per tali assortimenti (causa l’ampiezza dello smusso che gli stessi presentano). L’unico Iter per la definire la conformità  di tali assortimenti è inoltrare domanda di qualificazione come »produttore« presso il Servizio Tecnico Centrale.

Nota: E’ in via di definizione apposita procedura CUAP atta a all’ottenimento di specifico Benestare Tecnico Europeo per assortimenti Uso Fiume / Uso Trieste.  La prima tipologia di legname che usufruirà  di tale certificazione è l’Abete (Bianco/rosso) di provenienza italiana e centro europea.

Caso C. Va segnalato che esiste un altro sistema autorizzativo che permette al produttore di apporre il marchio CE sul proprio prodotto: si tratta di Organismi (denominati Approval Body e che fanno capo all’EOTA - European Organisation for Technical Approval) in grado di rilasciare un Benestare Tecnico Europeo (ETA)

La CPD 89/106/CEE riporta al capitolo III che il benestare tecnico europeo puo essere accordato ai prodotti per cui non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta e tanto meno un mandato per una norma armonizzata perché la Commissione Europea non la ritiene possibile.

In sostituzione di una norma armonizzata si fa riferimento a delle linee guida (ETAG – European Technical Approval Guidelines) o ad una procedura CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure).

.Ad esempio

ETAG

Obbligatorietà 

Compiti del produttore

ETAG 007:
Timber Frame Building Kits

(Edifici tipo »Platform Frame«)

Già  obbligatorio

Richiedere ad Approval Body apposito Benestare Tecnico Europeo.

ETAG 012
Log Building Kits

(Edifici tipo »Blockhaus«)

Già  obbligatorio

NOTA: Campo di Applicazione dell’ETAG: Si applica a manufatti (insieme di piö prodotti) oggetto di una prefabbricazione in stabilimento e di una »pre-progettazione«, prodotti in serie a livello industriale.

 

Inoltre lo stesso DM 14.01.08 precisa che, per quei prodotti che hanno caratteristiche innovative e che non ricadono all’interno dei casi A e B, potrà  essere fatta richiesta di Certificato di Idoneità  Tecnica all’Impiego. Si tratta di una omologazione di carattere nazionale che permette l’immissione sul mercato di prodotti attraverso il rilascio di autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Tale omologazione è riconosciuta da altri paesi facenti parte dell’Unione europea attraverso complessi sistemi di mutuo riconoscimento


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