Un porticato in legno, assume la dicitura "realizzato a regola d'arte" quando è solo appoggiato ai pilastri o quando è ancorato?

Giovanni Veltri, MN (Altro: insegnante): Un porticato in legno, assume la dicitura "realizzato a regola d'arte" quando è solo appoggiato ai pilastri o quando è ancorato?

ultimo aggiornamento
05.11.2015 (22.07.2007)
Nr.: 7243


Risposta team esperti Ing. Roberto TomasiIng. Andrea Bernasconi:

A nostro modo di vedere il concetto di »realizzato a regola d’arte« è un termine molto generico che puo dare un idea di qualità  insita in un certo prodotto o di una certa tecnica, ma che non puo essere riferito in maniera rigida, come la domanda vuole far intendere, ad un risultato finale di un processo costruttivo. In un passato in cui l’edilizia aveva un livello di industrializzazione molto inferiore al nostro, lo standard tecnico, al contrario di quanto avviene oggi, assumeva un ruolo estremamente meno importante rispetto all’«arte«, intesa come capacità  e conoscenza, spesso tramandate a livello famigliare, proprie di alcune categorie artigianali e professionali. Oggi a questo termine, che fa parte di un linguaggio un po’ desueto, ma che puo ancora comparire in alcuni documenti o in alcuni capitolati, non si puo attribuire un significato preciso e circoscritto, ma dovrebbe piuttosto sotto-intendere un generico concetto di qualità  e di conformità  non solo alle norme tecniche vigenti, ma anche allo stato attuale della conoscenza e della tecnologia.

Definire le "regole dell'arte" in modo formale è quindi difficile. Si potrebbe affermare che un’opera è eseguita "a regola d'arte" quando rispetta non soltanto le »regole« imposte dalla situazione in cui l'opera si trova, ma quando è stata realizzata seguendo e rispettando lo stato della conoscenza disponibile al momento. Normalmente le regole dell'arte sono rispettate se le prescrizioni e le normative vigenti sono rispettate. Ma ci sono anche regole non scritte in modo esplicito nelle normative o non scritte in assoluto, o semplicemente decisioni e scelte di chi gestisce tutto il processo di esecuzione di un'opera che possono avere un effetto qualitativo sul risultato finale.  

Naturalmente si puo fare in ragionamento nel senso inverso: le regole dell'arte sono senza ombra di dubbio non rispettate nel caso in cui l'opera eseguita sia in contrasto con la normativa vigente al momento della realizzazione e le relative prescrizioni di applicazione. L'approccio normativo deve quindi avvenire in questa direzione: il rispetto delle prescrizioni è comunque un elemento essenziale, in mancanza del quale risulta quanto meno difficile (in linea di principio, impossibile) ammettere che le regole dell'arte siano rispettate. Una volta rispettate le regole "formali", l'apprezzamento dell'opera puo quindi cominciare.

Definire i limiti entro i quali le regole dell'arte sono rispettate in modo generico è tuttavia molto complesso; in questo modo, per poter rispondere alla domanda iniziale diventa indispensabile l'analisi dettagliata del caso concreto in questione (cosa che naturalmente non è possibile nell’ambito di questo servizio di informazione tecnica, non avendo in visione l’oggetto specifico cui si riferisce la domanda).

Per stabilire se un pilastro di un portico deve essere »ancorato« e non solo appoggiato al terreno (dove con tale termine si intende che il vincolo deve poter lavorare in entrambe le direzioni, e quindi anche per forze di sollevamento), si dovrebbe quindi, in accordo con quanto esposto sopra, per prima cosa stabilire se l’opera soddisfa i livelli di sicurezza minimi stabiliti dalla normativa. Chi assevera che questi livelli siano soddisfatti è proprio colui che ha progettato l’opera, attraverso le verifiche di sicurezza, per esempio al sollevamento della struttura per forze verticali rivolte verso l’alto (come nel caso delle forze di sollevamento del vento). Se il progettista dell’opera ritiene che le forze di gravità  dovute solamente al peso degli elementi strutturali siano sufficienti ad assicurare un livello di sicurezza minimo contro l’azione di sollevamento del vento, allora in questo caso il progettista, salvo prescrizioni contrarie contenute nella normativa, puo esimersi dal prevedere »elementi di ancoraggio« di questo tipo nella struttura.

Tuttavia, secondo il nostro modo di progettare e di lavorare (che non costituisce un modello di riferimento e puo non essere condiviso da tutti), è preferibile assicurare un minimo presidio meccanico di qualche tipo anche se non espressamente prescritto dalla normativa. Tuttavia questo »principio progettuale«, da noi consigliato ed auspicato, non costituisce di per sé elemento di contestazione rispetto ad un indirizzo progettuale alternativo che, per scelta precisa e giustificata, non preveda l’utilizzo di elementi di ancoraggio.

Viceversa se il Suo dubbio riguarda proprio la sicurezza strutturale dell’opera, allora è cosa opportuna che faccia valutare questo aspetto da un tecnico esperto di Sua fiducia, che possa eventualmente fugare i Suoi dubbi, oppure fornire gli elementi sufficienti per una precisa contestazione.

 


La mia domanda alla redazione...

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